martedì 22 marzo 2011

IL BACIO E LA LEGGE - parte 2

Continua il delirio giuridico....e, ve lo giuro, sarei curiosa di sapere se qualcuna/o è mai stato condannato!

"Attenzione: anche la propria casa diventa un luogo esposto al pubblico, se...si lasciano le finestre aperte. (quindi la colpa è vostra, non del guardone del palazzo di fronte!)
E il bacio scambiato in un'automobile privata, chiusa e in sosta? Non c'è dubbio che l'auto si deve considerare luogo privato, ma esposto al pubblico.
Talvolta, la Magistratura ha deciso che non esiste reato se, per le circostanze di tempo e di luogo, non esiste la possibilità concreta di vedere dall'esterno ciò che accade nell'interno dell'auto: ad esempio, un'auto chiusa in sosta di sera in un luogo appartato e con i vetri appannati per le cattive condizioni di tempo. (Ragazze, siete avvisate: o lo scenario da brivido, o niente! Tra l'altro, tutto ciò è di una tale ipocrisia...)



Come si vede, quindi, la condanna o l'assoluzione dipendono molto spesso dall'interpretazione che il giudice dà a ciò che dice la Legge. In conclusione, per non correre brutti rischi niente baci nell'auto in sosta; e tanto meno nell'auto lanciata a cento chilometri all'ora" ( Ma và? Ricordate "amò, lo famo strano" di Verdone? Voilà..) "

(Fonte: Enciclopedia della Donna, Fabbri ed., Milano, 1963, vol.I - i commenti tra parentesi, ovviamente, sono miei)


E per dimostrarvi che davvero ci fu, ahimè, tale legge baciofobica:


Art. 527 del Codice Penale
Cassazione 24-3-59, Pintus, in Rep. Gen. Foro It. 1959, c.195, n 7/8
Trib. Rovereto, 9-10-59, Righetti in Rep. Gen. Foro It. 1960, c.204, 19/20
Trib Napoli, 17-3-60, Brancato, in Rep. Giust. Civ. 1960, pag. 181, n. 21
Trib Roma, 5-3-60, De Simone, in Rep. Giust. Civ. 1960, pag. 181, n. 22


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